Adottato dall’Assemblea straordinaria dei soci il 5 Marzo 1999 a Roma e modificato dall’Assemblea straordinaria dei soci del 22 ottobre 2004 a Genova*
(*) le modifiche sostanziali sono indicate in neretto
CAPO 1 - SCOPI E FUNZIONI DELLA SOCIETÀ
Art. 1
L'Associazione Italiana per l'Igiene, fondata da Achille Sclavo nel 1921, già
Reale Società di Igiene, assume la denominazione di Societa' Italiana di Igiene,
Medicina Preventiva e Sanita' Pubblica (SItI). La Societa' riunisce tutte le
persone qualificate e interessate a collaborare al conseguimento dei seguenti
scopi:
a) promuovere il progresso scientifico e culturale nel campo dell'Igiene,
Epidemiologia, Sanita' Pubblica, Medicina Preventiva e di Comunita',
Programmazione, Organizzazione, Management ed Economia sanitaria, nonche' in
tutte le altre sue possibili articolazioni funzionali;
b) rendere operante la cooperazione tra gli Igienisti, l'Amministrazione
sanitaria e le Istituzioni mediche e scientifiche nazionali e internazionali che
perseguono gli stessi fini;
c) favorire l'evoluzione e lo sviluppo culturale e professionale delle attivita'
di prevenzione ed il ruolo e la qualificazione dei suoi cultori ed operatori a
livello centrale e periferico;
d) dare impulso alle attivita' di educazione sanitaria volte ad innalzare il
livello igienico-sanitario della popolazione.
e) promuovere le attività di aggiornamento professionale e di formazione
permanente nei confronti dei soci anche con programmi di educazione continua al
fine di elevarne la professionalità e le competenze manageriali, scientifiche e
tecniche.
f) promuovere e partecipare, attraverso l’attività dei soci e mediante la
collaborazione con altre società e organismi scientifici, a studi e ricerche
scientifiche nell’ambito delle discipline di cui al comma a) con predisposizione
di manuali, linee-guida, protocolli operativi e studi multicentrici.
Art. 2.
La Societa' ha sede in Roma. Essa ha come organi periferici le Sezioni
"Regionali" e/o "Interregionali". Queste ultime si possono costituire, nel
rispetto di particolari condizioni territoriali e/o culturali, tra due o piu'
regioni anche non limitrofe nonche' per i motivi di cui al successivo art. 22.
La definizione del territorio di competenza, proposta dalle Sezioni, deve essere
approvata dalla Giunta Esecutiva e ratificata dal Consiglio Direttivo Nazionale.
La Societa' si articola, inoltre, nel Collegio dei Docenti Universitari di
discipline Igienistiche, nel il Collegio degli Operatori di prevenzione, di
sanità pubblica e delle Direzioni sanitarie; e nella Consulta degli
Specializzandi in Igiene e Medicina Preventiva e puo' anche comprendere Gruppi
di Lavoro da attivarsi, per specifici obiettivi, tra soci con comuni interessi
nell'ambito specialistico che li identifica.
La Società prevede sistemi di verifica della qualità delle attività svolte con
gli Organismi previsti ai successivi articoli 12bis e 18bis.
CAPO 2 - DEI SOCI
Art. 3
I Soci si distinguono in ordinari e onorari.
Art. 4
Possono essere Soci ordinari, senza alcuna discriminazione di sorta, tutti i
cittadini che, sul piano della ricerca, della formazione e pratico-applicativo,
svolgono attivita' attinenti alle discipline indicate nell'art 1.
Art. 5
L'accettazione dei Soci ordinari è istruita dai Consigli Direttivi Regionali tra
coloro che posseggono le caratteristiche riportate nell'art. 4. Il Consiglio
Direttivo Nazionale delibera l'ammissione del richiedente anche a maggioranza e
ne iscrive il relativo nominativo nel libro dei soci.
Art. 6
Sono Soci onorari persone od Enti che si siano particolarmente distinti con
studi e ricerche nei vari campi di cui al precedente art. 1.
La nomina dei Soci onorari viene attuata dal Consiglio Direttivo Nazionale su
proposta delle Sezioni Regionali, della Giunta Esecutiva o dello stesso
Consiglio Direttivo Nazionale.
Art. 7
Hanno diritto di voto e possono essere eletti negli organi societari o designati
dalla Giunta per incarichi a termine i Soci Ordinari in regola con i contributi
associativi per l'anno in corso. I soci onorari hanno diritto al solo elettorato
attivo.
Art. 8
La qualifica di Socio si perde:
a) per dimissioni volontarie;
b) per morosita' in due anni consecutivi;
c) per radiazione.
In caso di morosita' la perdita di qualifica e' disposta dalla Giunta esecutiva
nazionale e comunicata alla Sezione di appartenenza.
La radiazione e' disposta per gravi motivi, invece, dal Consiglio Direttivo
Nazionale su richiesta del Consiglio Direttivo Regionale cui il Socio appartiene
e previa acquisizione del parere motivato del Collegio dei Probiviri.
E' garantita la facolta' al Socio, proposto per la radiazione, di presentare al
Collegio dei Probiviri elementi a propria difesa.
CAPO 3 - ORGANI DELLA SOCIETÀ
Art. 9
Sono organi della Societa':
a) l'Assemblea Generale dei soci;
b) Il Presidente della società;
c) il Consiglio Direttivo Nazionale;
d) la Giunta Esecutiva;
e) il Collegio Sindacale - Revisori dei Conti;
f) il Rappresentante del Presidente per la Qualità;
g) il Comitato scientifico;
h) la Commissione formazione;
i) il Segretario Generale - Tesoriere;
Sono organi consultivi e propositivi della Societa':
a) il Collegio dei Docenti universitari di discipline igienistiche;
b) il Collegio degli Operatori di prevenzione, di sanità pubblica e delle
Direzioni sanitarie;
c) la Consulta degli Specializzandi in Igiene e Medicina Preventiva
d) il Collegio dei Probiviri.
Art. 10
All'Assemblea generale sono attribuite tutte le competenze previste dalla legge:
la stessa è composta da tutti i soci che rispondono ai requisiti dei precedenti
articoli 3, 4, 5, 6 e 7, ed è presieduta normalmente dal Presidente della
Società e in sua assenza o impedimento da persona eletta dall’Assemblea stessa.
Ha le seguenti attribuzioni:
a) fissare le direttive generali della Societa' e determinare l'ammontare delle
quote associative, stabilendo le modalità di determinazione delle eventuali
quote ridotte;
b) deliberare in merito alle eventuali proposte di modifica dello statuto;
c) discutere ed approvare i bilanci annualmente presentati dal Consiglio
Direttivo Nazionale;
d) ratificare la nomina dei Soci onorari su proposta del Consiglio Direttivo
Nazionale;
e) nominare il Collegio Sindacale - Revisori dei conti
f) nominare i tre Probiviri
L'Assemblea generale viene convocata almeno
una volta all'anno, nel giorno e nel luogo stabilito dal Consiglio Direttivo
Nazionale.
E' inoltre convocata di norma in occasione del Congresso Nazionale.
L'Assemblea generale potra' inoltre essere convocata in via straordinaria,
quando se ne ravvisi la necessita', dal Presidente, sia su propria iniziativa,
sia su conforme delibera del Consiglio Direttivo Nazionale o del Consiglio di
uno dei Collegi, sia su richiesta scritta di almeno un terzo dei soci ordinari.
La convocazione dell'Assemblea dovra' avvenire con almeno 15 giorni di preavviso
a mezzo lettera o anche attraverso il Bollettino ufficiale della Societa' (Siti
Notizie).
In prima convocazione l'Assemblea e' valida se e' presente almeno un terzo dei
soci. In seconda convocazione, che potra' aver luogo nello stesso giorno dopo
almeno un'ora dalla prima, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli
intervenuti.
L'Assemblea generale delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Ad ognuno dei
soci ordinari, in regola con i pagamenti, spetta un voto.
E' ammesso il voto per delega, con il massimo di due deleghe per ogni
rappresentante: ogni socio potrà farsi rappresentare con delega anche da un non
socio. La delega deve pero' essere scritta e pervenire in originale alla
Segreteria Nazionale almeno dieci giorni prima della data dell'Assemblea, onde
consentire la verifica della posizione del delegante e del delegato.
Art. 11
Il Consiglio Direttivo Nazionale e' costituito:
a) dal Presidente in carica;
b) dai past-President nazionali, senza diritto di voto;
c) dal Presidente designato per il biennio successivo;
d) dal Segretario Generale, senza diritto di voto
e) dai Presidenti delle Sezioni Regionali o Interregionali, componenti di
diritto;
f) dai Coordinatori dei due Collegi;
g) dai Consiglieri eletti dalle singole Sezioni Regionali o Interregionali, in
numero di uno fino a 100 Soci ordinari, due da 101 a 200 Soci ordinari, tre
oltre 200 Soci ordinari;
h) dal portavoce nazionale della Consulta degli specializzandi;
i) dal Rappresentante del Presidente per la Qualità e dal Coordinatore del
Comitato scientifico, entrambi senza diritto di voto.
Il Presidente resta in carica per un biennio.
Art. 12
La Giunta esecutiva e' formata da:
- il Presidente designato nel biennio precedente, che acquisisce il ruolo di
Presidente in carica, d'ora in poi denominato Presidente;
- il Presidente uscente, che acquisisce la carica di Past-President;
- il Presidente designato per il biennio successivo;
- sei componenti eletti a scrutinio segreto dal Consiglio Direttivo Nazionale,
dei quali tre universitari e tre operatori;
- i due Coordinatori dei Collegi;
- il Segretario generale, senza diritto di voto.
Tutti i componenti della Giunta Esecutiva restano in carica per un biennio e
sono rieleggibili consecutivamente solo per un altro biennio.
Al termine del proprio mandato biennale il Presidente in carica acquisisce
automaticamente la carica di Past-President limitatamente al biennio successivo.
Art. 12 bis
La Commissione formazione è formata da delegati nazionali e da delegati delle
Sezioni regionali e interregionali.
Sono delegati nazionali:
- il Coordinatore del Comitato scientifico che la convoca e la presiede;
- i membri del Comitato scientifico;
- il Coordinatore Qualità;
Sono delegati di ciascuna Sezione regionale o interregionale:
- il Coordinatore Qualità di Sezione;
- il Capo Progetto.
Tutti i delegati nazionali restano in carica per un biennio e sono rieleggibili
consecutivamente solo per un altro biennio. Il Coordinatore Qualità di Sezione e
il Capo Progetto restano in carica per un biennio e sono rieleggibili
consecutivamente solo per un altro biennio.
Art. 13
Il Consiglio Direttivo Nazionale resta in carica per un biennio. I membri eletti
dello stesso sono rieleggibili consecutivamente solo per un altro biennio.
Qualora, prima della scadenza del mandato, uno dei posti si renda comunque
vacante, il Presidente provvedera' alla sua copertura con il nominativo
segnalato dalla Sezione Regionale e/o Interregionale interessata.
Art. 14
Il Consiglio Direttivo Nazionale:
a) avvia e cura lo studio dei problemi che abbiano interesse generale e siano
conformi agli scopi statutari della Societa';
b) nomina i Soci onorari ratifica l'accettazione di quelli ordinari;
c) fissa l'epoca e le modalita' per indire i Congressi nazionali e formula
proposte per i temi da svolgere;
d) delibera in merito alle problematiche ed alle proposte pervenute dalle
Sezioni e dai Soci;
e) sovrintende all'amministrazione ordinaria della Societa', ne esamina i
bilanci preventivi ed i conti consuntivi da presentare all'approvazione
dell'Assemblea Generale;
f) approva le eventuali richieste di modifica del territorio di competenza delle
Sezioni;
g) elegge, a scrutinio segreto, ed a maggioranza assoluta degli aventi diritto
al voto, il Presidente designato per il biennio successivo ed i sei componenti
della Giunta Esecutiva Nazionale di cui all'art 12.
h) nomina il Coordinatore del Comitato scientifico e i componenti del Comitato
scientifico
Art. 15
Il Consiglio Direttivo Nazionale e' presieduto dal Presidente e, per la
validita' delle sue riunioni, e' necessaria la presenza di almeno un terzo dei
suoi componenti.
Salvo il caso previsto al comma g) dell'art 14, le deliberazioni sono prese con
la maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del
Presidente, salvo in caso di votazioni a scrutinio segreto; quest'ultima puo'
essere richiesta da chiunque dei presenti, quando si tratti di decisioni
riguardanti persone.
Il Consiglio Direttivo Nazionale e' convocato dal Presidente almeno due volte
l'anno ed ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure su motivata
richiesta scritta di un terzo dei Consiglieri in carica.
Art. 16
La Giunta Esecutiva, costituita come previsto dall'articolo 12, cura
l'esecuzione delle decisioni adottate dal Consiglio Direttivo Nazionale, nonche'
promuove ed attua iniziative conformi agli obiettivi statutari e alle proposte
degli organi della societa', e comunque, rientranti nella sfera delle sue
competenze, predispone i bilanci preventivi e consuntivi da presentare al
Consiglio Direttivo Nazionale e quidi, per l'approvazione, all'Assemblea
Generale.
La Giunta, per problemi di rilevante interesse riguardanti la complessa
problematica della vita societaria, si avvale della consulenza dei Collegi e/o
di Gruppi di lavoro ad hoc, come pure puo' costituire specifiche Commissioni che
coadiuvano l'attivita' della Giunta stessa.
La Giunta, inoltre:
- determina con apposito Regolamento il funzionamento del Gruppi di lavoro e le
modalita' di adesione ad essi dei soci;
- emana un Regolamento relativamente alla Consulta degli specializzandi in
Igiene e Medicina Preventiva;
- conferisce l'accreditamento delle Riviste igienistiche, avendone determinato i
criteri con apposito regolamento;
- designa per il biennio in cui resta in carica il Direttore ed i Redattori del
Bollettino Ufficiale della Societa' e definisce l'organizzazione dell'Ufficio
stampa.
Art. 17
La Giunta Esecutiva e/o la Sezione Regionale di appartenenza di un Socio
investito di una carica o ufficio societario, o delegato a partecipare a
manifestazioni nazionali e/o internazionali quale espressione di interessi
comuni di tutta la Societa', possono provvedere alle spese necessarie per
consentirne la partecipazione. La Giunta Esecutiva provvede ad istituire nel
bilancio un apposito capitolo da destinare alle spese di cui al presente
articolo.
Art. 18
Il Presidente ha la rappresentanza morale e legale della Societa'; convoca e
presiede le riunioni dell'Assemblea Generale, del Consiglio Direttivo Nazionale
e della Giunta Esecutiva, e da' esecutivita' alle relative decisioni; partecipa
personalmente o per delega alle riunioni e dei due Collegi e della Consulta
degli specializzandi; opera il collegamento con le Sezioni Regionali o
Interregionali attraverso periodiche riunioni; firma gli atti ufficiali di
carattere generale; cura e promuove l'incremento del sodalizio in armonia e
collegamento con le Sezioni Regionali o Interregionali; trasmette ai Ministeri
della Sanita', dell'Ambiente, del Lavoro e della Universita' il Bollettino
Ufficiale della Societa' ed, entro il mese di gennaio, una relazione sull'attivita'
svolta dalla Societa' nell'anno precedente; adempie a tutte le altre funzioni
demandatagli dal presente Statuto.
In caso di parita' di voti nelle riunioni degli organi societari che presiede,
prevale il voto del Presidente.
Il Presidente ha, inoltre, facolta' di assumere, in casi di comprovata urgenza e
necessita', decisioni e deliberazioni, chiedendone la ratifica alla Giunta
Esecutiva o al Consiglio Direttivo Nazionale alla loro prima riunione.
Il Vice-Presidente ed i Coordinatori dei Collegi potranno essere delegati dal
Presidente a curare determinati settori dell'attivita' societaria e - il
Vicepresidente - a sostituire il Presidente in caso di assenza o di impedimento
dello stesso.
Art. 18 bis
Il Rappresentante del Presidente per la Qualità è nominato dal Presidente
all’inizio del biennio in sua rappresentanza con delega formale. Egli deve
accettare formalmente l’incarico.
Indipendentemente da altre responsabilità all’interno della Società, il
Rappresentante del Presidente per la Qualità ha la responsabilità e l’autorità
nell’ambito delle attività societarie per le quali è stata previsto un Sistema
di gestione per la qualità per:
- assicurare che i processi del Sistema Gestione Qualità siano predisposti,
attuati e tenuti aggiornati;
- riferire al Presidente sulle prestazioni del Sistema Gestione Qualità e su
ogni esigenza di miglioramento;
- assicurare con l’ausilio degli organi competenti la promozione della
consapevolezza dei requisiti dei soci e delle parti interessate nell’ambito
della Società.
Il Rappresentante del Presidente per la Qualità resta in carica per un biennio
ed è rinominabile consecutivamente solo per un altro biennio.
Art. 19
Il Collegio Sindacale - Revisori dei Conti e' composto da cinque membri (tre
effettivi e due supplenti) nominati dall'Assemblea che ne indica il Presidente.
I membri del Collegio durano in carica due anni e sono rieleggibili.
Ai Revisori dei Conti e' affidato il compito di provvedere alle operazioni di
verifica e di controllo previste dalla Legge.
Art. 20
Il Segretario generale predispone gli ordini del giorno su indicazione del
Presidente ed e' responsabile dell'esecuzione delle delibere dell'Assemblea
Generale, del Consiglio Direttivo Nazionale, della Giunta Esecutiva e
dell'andata a buon fine di quanto suggerito dai vari Organi societari consultivi
e propositivi; redige i verbali delle varie riunioni, assiste il Presidente nel
disbrigo delle pratiche generali della Societa' e ne tiene la corrispondenza;
controfirma gli atti ufficiali; fornisce al Presidente gli elementi per la
relazione morale della Societa'; collabora all'organizzazione del Congresso
Nazionale.
In quanto anche Tesoriere esercita le funzioni di competenza; tiene il registro
di entrata e di uscita che deve avere, tra l'altro, capitoli speciali intestati
alle singole Sezioni Regionali o Interregionali.
Tiene aggiornato il registro generale dei Soci divisi per Sezione. Realizza
all'inizio di ogni anno la campagna per la raccolta delle iscrizioni.
Contabilizza le quote sociali e sollecita i soci morosi. E' custode del
patrimonio della Societa', ne esige le rendite, esegue i pagamenti su ordine
scritto del Presidente. Redige la relazione annuale finanziaria che il
Presidente presenta all'Assemblea Generale.
Art. 20 bis
Il Comitato scientifico viene eletto dal Consiglio Direttivo Nazionale
nell’ambito di elezioni indette su una rosa di candidati presentati da ciascuna
sezione. Viene eletto un candidato per ciascuna sezione, in possesso delle
competenze previste nelle procedure operative interne di Sistema Gestione
Qualità.
Il Consiglio Direttivo Nazionale, tra gli eletti, nomina il Coordinatore del
Comitato scientifico.
Il Comitato scientifico è garante della scientificità ed eticità dei contenuti
degli eventi formativi della Società.
Il Comitato scientifico è presieduto dal Coordinatore. Per la validità delle
riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno 5 componenti. Le
deliberazioni sono prese con la maggioranza dei voti. In caso di parità prevale
il voto del Coordinatore.
Il Comitato scientifico è convocato dal Coordinatore con cadenza determinata
dalla necessità di disbrigo delle pratiche inerenti le attività formative.
Il Comitato scientifico approva un Regolamento per il suo funzionamento, previa
acquisizione del parere favorevole della Giunta e del Coordinatore Qualità.
Art. 20 ter
Il Coordinatore Qualità viene scelto dal Presidente di concerto con il
Rappresentante del Presidente per la Qualità sulla base delle competenze
richieste dalle procedure operative interne di sistema. Il Coordinatore Qualità
può anche essere un socio che non non essere appartenente agli organi direttivi
della Società.
Il Coordinatore Qualità sceglie la Segreteria Qualità, sulla base delle
competenze richieste dalle procedure operative interne di sistema. Il
Coordinatore Qualità comunica la scelta al Rappresentante del Presidente per la
Qualità ed al Segretario Generale.
Art. 21
I Soci appartenenti al personale universitario ed afferenti all'area culturale
di Sanita' Pubblica costituiscono il "Collegio dei docenti universitari di
discipline igienistiche".
I Soci operatori in attivita' nel Servizio Sanitario Nazionale e/o Enti e
Organismi Nazionali e/o Regionali con funzioni afferenti all'area culturale di
Sanita' Pubblica costituiscono il " il Collegio degli Operatori di prevenzione,
di sanità pubblica e delle Direzioni sanitarie".
I Collegi hanno ruolo consultivo e propositivo, cioe' il compito di assistere
gli Organi Nazionali della Societa' nella identificazione e nella messa a punto
di iniziative per lo sviluppo del ruolo tecnico e scientifico delle rispettive
categorie, anche ai fini della tutela giuridica e professionale delle stesse e
possono proporre nominativi per le elezioni delle cariche direttive societarie.
Le modalita' di costituzione e di governo degli organismi di gestione dei
Collegi, come pure le procedure operative che attengono alle diverse attivita'
degli stessi Collegi, sono oggetto di Regolamenti, allegati al presente Statuto,
approvati dalle rispettive assemblee e ratificate dal Consiglio direttivo
Nazionale.
E' altresi' organo della Societa' il Collegio dei Probiviri, formato da tre
componenti nominati dall'Assemblea Generale tra i soci ordinari, che durano in
carica per un biennio e sono rieleggibili per altri due bienni consecutivi. Il
piu' anziano di eta' ne assume la Presidenza. Oltre agli adempimenti di cui agli
articoli precedenti i probiviri sovraintendono, per gli aspetti di competenza,
al buon funzionamento della Segreteria nazionale e delle Sezioni.
CAPO 4 - DELLE SEZIONI
Art. 22
I soci sono riuniti nelle Sezioni Regionali o Interregionali. Ciascun socio non
potra' appartenere a piu' di una Sezione. Ogni Sezione assume la denominazione
della Regione. Due o piu' Sezioni regionali possono costituirsi, a norma
dell'articolo 2, in Sezioni Interregionali.
Tale ipotesi diviene obbligatoria quando in una regione non si raggiunga, o si
scenda al di sotto di, il numero minimo di trenta soci.
Art. 23
Le Assemblee Regionali o Interregionali operano e sono convocate con le stesse
modalita' dell'Assemblea Generale per:
a) fissare le direttive generali della Sezione Regionale e proporre al Consiglio
Direttivo il programma d'azione della Sezione;
b) programmare le spese per lo svolgimento delle attività istituzionali secondo
quanto previsto dal successivo capo 6.
c) eleggere, allo scadere di ciascun biennio, i Consigli Direttivi Regionali;
d) eleggere il/i Consigliere/i per il Consiglio Direttivo Nazionale;
e) proporre ed approvare il Regolamento della Sezione;
f) eleggere le "terne" per i Collegi.
Art. 24
Ogni Sezione Regionale o Interregionale e' retta da un Consiglio Direttivo
composto dai nove componenti che hanno ricevuto il maggior numero di voti da
parte dei Soci ordinari presenti all'Assemblea, salvaguardando la
rappresentativita' delle diverse componenti e categorie ai sensi dell'art. 27.
Il Consiglio Direttivo Regionale o Interregionale elegge nel proprio seno un
Presidente ed un Vicepresidente appartenenti di norma a collegi diversi.
Il Consiglio Direttivo Regionale o Interregionale, su proposta del Presidente,
nominera' un Segretario. Costui, prescelto tra i soci Ordinari della Sezione,
partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
Art. 25
I componenti dei Consigli Direttivi Regionali o Interregionali, nonche' i
Rappresentanti delle Sezioni nel Consiglio Direttivo Nazionale e nei Consigli
direttivi dei Collegi restano in carica due anni e sono rieleggibili
consecutivamente una sola volta.
Art. 25 bis
Alla prima riunione dell’anno solare, il Consiglio Direttivo Regionale nomina il
Coordinatore Qualità di Sezione e il Capo Progetto. Essi sono strettamente
operativi; possono anche non appartenere al Consiglio Direttivo Regionale,
purché siano soci SItI. Le nomine vengono condivise con il Coordinatore Qualità.
In prima applicazione, il gruppo di Coordinatori Qualità Regionali e di Capi
Progetto in carica fino al 2008.
Art. 26
All'inizio di ogni anno il Consiglio Direttivo Regionale o Interregionale
formula, facendo proprie le indicazioni dell'Assemblea, il programma d'azione
della Sezione, tenendo conto della situazione locale e delle norme del presente
Statuto.
Il Presidente partecipa alle periodiche riunioni indette dal Presidente
Nazionale; inoltra annualmente alla sede centrale entro il mese di dicembre
un'ampia relazione sull'attivita' culturale ed amministrativa svolta nell'anno
dalla Sezione.
CAPO 5 - DELLE ELEZIONI DEI CONSIGLI DIRETTIVI SOCIETARI
Art. 27
Nelle designazioni al coordinamento dei Gruppi e nelle elezioni alle cariche
direttive nazionali e regionali vanno tenute in considerazione la personalita'
scientifica e professionale dei candidati e l'opportunita' di ispirarsi al
criterio della rotazione tra le diverse componenti della Societa'.
Negli organi collegiali va assicurata l'equilibrata partecipazione delle diverse
componenti societarie.
Art 28
I Presidenti dei Consigli Direttivi Regionali o Interregionali indicono ogni
biennio le elezioni dei componenti i Consigli stessi. Le elezioni dovranno aver
luogo in un periodo di tempo compreso tra il 1° ottobre ed il 10 novembre
dell'anno di scadenza del Consiglio.
I relativi risultati, unitamente ai nominativi dei Soci eletti quali
rappresentanti della Sezione nel Consiglio Direttivo Nazionale e le terne dei
Consigli direttivi dei Collegi, dovranno pervenire al Segretario Generale entro
il termine perentorio del successivo 15 novembre.
In caso di inosservanza dei precedenti paragrafi le Sezioni inadempienti non
potranno essere rappresentate in seno al Consiglio Direttivo Nazionale.
I Consigli entreranno effettivamente in carica con l'inizio del successivo anno
solare.
Art. 29
Il Presidente Nazionale in carica convoca entro il 15 Dicembre dell'anno di
scadenza della Giunta il nuovo Consiglio Direttivo Nazionale, cosi' come
risultante dalle elezioni delle Sezioni, per gli adempimenti relativi
all'elezione della nuova Giunta e del Presidente designato per il biennio
successivo.
Nella seduta di insediamento la Giunta eleggera' nel suo seno, a scrutinio
segreto ed a maggioranza assoluta dei voti, il Vicepresidente, di norma del
collegio diverso da quello del Presidente. In caso di parita' di voti viene
eletto il componente piu' anziano d'eta'.
La Giunta, su proposta del Presidente, nominera' inoltre il Segretario Generale
con funzioni anche di Tesoriere. Costui, prescelto tra i soci ordinari della
Siti, partecipa alle riunioni di Giunta senza diritto di voto. I suoi compiti
sono fissati nell'art 20.
La nuova Giunta Esecutiva, dopo aver assolto agli adempimenti di cui all'art 12,
entrera' effettivamente in carica con l'inizio del successivo anno solare.
Art. 30
Come previsto dagli articoli 11, 12 e 25 gli Organi direttivi Nazionali e
Regionali restano in carica per un biennio.
Nell'anno della loro scadenza si dovra' tenere il Congresso Nazionale, che
pertanto avra' di norma frequenza biennale.
Nell'anno non congressuale verra' di norma organizzata una Conferenza Nazionale
di Sanita' pubblica.
CAPO 6 - DEI BILANCI E DEL PATRIMONIO SOCIALE
Art. 31
La Società non ha fini di lucro, non ha finalità sindacali e non esercita
attività imprenditoriali, salvo quelle eventualmente necessarie per le attività
di formazione continua. Per nessuna delle cariche sociali è prevista alcuna
forma di compenso o di retribuzione.
L'anno sociale e l'anno finanziario decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre. La
Societa' deve registrare nel proprio libro-giornale di contabilità le entrate e
le uscite: le prime sono costituite da:
a) quote di iscrizione annuali;
b) contributi di enti pubblici e privati nel rispetto dei limiti eventualmente
stabiliti da normative statali e regionali al fine di evitare conflitti di
interesse; nella sede centrale la gestione finanziaria è attribuita al
Segretario Generale - Tesoriere nazionale.
L’amministrazione della SItI è unica e gestita a livello centrale. La Giunta
Esecutiva istituisce capitoli di bilancio per gli introiti e le spese delle
singole Sezioni. Ciascuna Sezione potrà disporre annualmente, per le attività
istituzionali, di somme corrispondenti al 50% delle quote associative acquisite
dalle Sezioni stesse oltre a eventuali contributi di cui al primo comma del
presente articolo, acquisiti dalla Sezione e comunicati formalmente alla Giunta
Esecutiva.
L’Amministrazione centrale provvederà a dotare le singole Sezioni di un fondo
cassa per le spese minute e a regolare le competenze amministrative delle
Sezioni nei limiti di cui al precedente comma.
I Segretari delle Sezioni dovranno trasmettere tempestivamente i documenti
contabili al Segretario-Tesoriere Nazionale che provvederà agli adempimenti
previsti attraverso l’Amministrazione societaria.
I rapporti con gli Istituti di credito e con le Poste Italiane vengono
deliberati dalla Giunta Nazionale. All’inizio di ogni biennio la Giunta
provvederà a concedere le deleghe necessarie per il disbrigo delle pratiche
contabili.
Art. 32
Costituiscono patrimonio della Società:
a) i beni immobili e mobili ed i valori acquistati o avuti per lasciti e/o
donazioni;
b) le somme accantonate per qualsiasi scopo, in virtù di legge o di
determinazione degli organi competenti, fino a che non saranno erogate.
I beni costituenti il patrimonio sociale sono iscritti in speciali inventari dal
Tesoriere nazionale.
La Giunta Esecutiva provvede ad istituire nel bilancio un apposito capitolo da
destinare alle spese necessarie per il lavoro degli organi deputati al Sistema
Gestione Qualità secondo quanto previsto nelle procedure interne.
CAPO 7 - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 33
Le proposte di aggiunte o di varianti al presente Statuto devono essere
presentate per iscritto e tempestivamente comunicate alla Presidenza che,
sentito il Consiglio Direttivo Nazionale, le sottopone all'approvazione
dell'Assemblea.
Art. 34
In caso di scioglimento per qualunque causa dell’Associazione, il patrimonio
verrà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini
di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma
190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta per
legge.
Art. 35
Per tutto quanto non e' previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle
norme della Costituzione e delle leggi vigenti.
Art. 36
Il presente Statuto entra in vigore immediatamente dopo l'approvazione da parte
dell'Assemblea Generale.
CAPO 8 - NORME TRANSITORIE
Art 37
I Regolamenti dei Collegi, del Comitato scientifico e della Consulta degli
specializzandi ed ogni altra norma interna dovranno essere adeguati al presente
Statuto entro il prossimo congresso nazionale.
In prima applicazione i delegati di cui alle lettere a, b, c, d, g, h dell’art.
11 restano in carica fino al 2008. Qualora, prima della scadenza del mandato,
uno dei posti si renda comunque vacante, il Presidente provvederà alla sua
copertura con il nominativo segnalato dalla Sezione Regionale e/o Interregionale
interessata.
Art 38
Limitatamente al biennio societario 1999-2000 e' ammesso che i soci ottengano la
qualifica di soci ordinari vitalizi versando alla Sede centrale, in un'unica
soluzione, la somma forfettaria di lire 1.000.000, e cio' al fine di raccogliere
fondi per favorire l'acquisizione della sede societaria.
In deroga alle disposizioni dell’art. 31 per i soci ordinari vitalizi non sarà
versata la emiquota alle rispettive sezioni.


